1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'Art.84 n°1 decreto legislativo n°206 del 06-09-2005 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 2 degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore ovvero comprendente almeno 1 notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art.86,lettere "I" e "O" che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico";
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.
2. FONTI LEGISLATIVE ED ORGANIZZATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato dalle vigenti condizioni generali e disciplinato dalla L.27/12/77 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23/04/70, nonché dal sovracitato Decr. Legislativo 206 del 06-09-05 di attuazione della direttiva 90/314/CEE. I pacchetti turistici oggetto del contratto sono organizzati dall'operatore Acquaclub - Incoming Liguria - via Filippo Turati 2/9 - 16128 Genova- tel. 010-2345666 - Autorizzazione della Provincia n°205/40078 del 09-06-2000.
3. PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata solo nel momento in cui e nel luogo dal quale l'organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. Si da atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'organizzatrice, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV oltre che il venditore ex.art.4 decr. legisl. 206/2005 acquisendo diritti ed assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante.
Modalità di pagamento:
Al momento della prenotazione e della conferma da parte di Incoming Liguria dovrà essere effettuato il pagamento del totale della pratica. La mancata effettuazione del pagamento nelle modalità specificate costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo un eventuale risarcimento per i danni subiti da Incoming Liguria e dalle Agenzie viaggi venditrice conseguenti al forzato annullamento del contratto.
4. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il prezzo di carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.
5. RECESSO SENZA PENALITÀ
Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare il corrispettivo nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo dei pacchetti in misura eccedente il 10%;
- modifica significativa di un altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione di prezzo su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Si precisa in proposito, che il viaggiatore deve comunicare per iscritto a Incoming Liguria la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta modificata. In caso di recesso il viaggiatore avrà diritto alla restituzione delle somme già corrisposte oppure, in alternativa, di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente.
6. RECESSO DEL CONSUMATORE
In caso di recesso dal contratto di viaggio Incoming Liguria applicherà le seguenti penalità, oltre alla quota fissa di apertura pratica di € 25,00:
- 10% dell'importo totale dei servizi sino a 45 giorni prima della partenza;
- 20% dell'importo totale dei servizi dal 44° al 30° giorno antecedente la partenza;
- 30% dell'importo totale dei servizi dal 29° al 15° giorno antecedente la partenza;
- 50% dell'importo totale dei servizi dal 14° al 4° giorno antecedente la partenza;
- 100% dell'importo totale dei servizi dopo tale termine
7. ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la propria impossibilità a fornire servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente i seguenti diritti: usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; alla restituzione della sola parte del prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della decisione di chiedere il rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione ( di accettare la modifica e di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di aumento e/o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata.
8. CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del consumatore o dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 che sostanzialmente riproducono il disposto degli art. 90-91-92 Decr. Legisl. 206/2005. Pertanto esse rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell'art. 1469 ter. cod.civ. (introdotto dalla I.52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge".
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del contraente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite, siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e dei posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
- l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ( art.89 D.L. 206/2005) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
- il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione se prevista. Sarà, inoltre, solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
11. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalle sue qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
12. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulle responsabilità degli albergatori, nel testo in cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulle responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quello alla persona non può superare l'importo di "5000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art.13 n°2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
13. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
14. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente comprese nel prezzo, al momento della prenotazione è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto.Il costo si calcola applicando il 4,9% sul totale del viaggio.
15. FONDO DI GARANZIA
È prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art.100 decr.Legisl.206/2005 in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
a) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1 n°3 e n°6;art. da 17 a 23; art.da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché delle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
b) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.3, art.6,art.7, art.8, art.9,art.10 1°comma,art.11, art.12, art.14.L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc).
PRIVACY
I dati personali sopra raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio di sistemi elettronici e possono essere comunicati ai fornitori dei servizi previsti. Titolare del trattamento dei dati è INCOMING LIGURIA SRL. Il cliente può in ogni tempo accedere ai dati che lo riguardano, aggiornarli, rettificarli, integrarli e in più in generale esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della Privacy (D.lgs.n.196/2003).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 38 del 06/02/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.









